Riprendo quanto scritto nella pagina facebook dal presidente dell’Asd Moto Guzzi di Prato, Marco Gabbricci, per quanto concerne la validità e l’approvazione delle corse in circuito. In parole povere, tutti gli enti che hanno già sottoscritto la convenzione con la FCI, se non ottemperano alla normativa vigente, quindi 75 metri di transenne per parte (50 metri prima e 25 dopo), obbligo del direttore di corsa, personale qualificato agli incroci (ASA), Moto scorta tecniche in numero adeguato, Ambulanze, cartellonistica , lampeggianti e bandierine a norma sulle auto inizio e fine gara, questo solo per darvi le nozioni basilari, esse non potranno prendere il via. Nel caso la corsa prenda il via ugualmente per la negligenza o la sottovalutazione di tali norme, sarà responsabile di ogni inconveniente, ma anche il ciclista stesso che vi prenderà il via sarà ugualmente responsabile di se stesso, in quanto parteciperà ad una gara “PIRATA”. Per coloro che non sottoscriveranno la convenzione non potranno organizzare manifestazioni ciclistiche.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza sull’attuazione del nuovo Disciplinare per Scorte Tecniche in vigore dal 1° gennaio 2020 (spero di esserci riuscito). Con l’entrata in vigore del nuovo disciplinare (che ricordo essere legge dello Stato), nelle gare ciclistiche su strada (https://www.scortatecnica.it/scorte-tecniche-nuovo-discipl…/ ) c’è l’obbligo di avere il Direttore di organizzazione o il Direttore di corsa ovvero analoga figura certificata dalla FCI per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. (art.10, comma1) che sarà anche il responsabile del servizio di scorta tecnica. Su questo il Ministero degli Interni non ha emesso nessuna deroga. Ad oggi AICS, CSAIN, CSI e US ACLI hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la formazione dei direttori di corsa alla FCI, quindi queste EPS hanno già direttori di corsa formati e certificati (esclusivamente dalla FCI) che possono partecipare alle gare.
Hanno invece sottoscritto, ad oggi, la Convenzione 2020 con la FCI: AICS, ACSI, CSAIN, CSEN, CSI e US ACLI.
In data 4 gennaio la FCI, allo scopo di consentire la partecipazione alle manifestazioni e in attesa della sottoscrizione della Convenzione 2020, ha prorogato le convenzioni 2019 (Convenzione diretta: ACSI , CSAIN,CSI, UISP – Convenzione con BIKE CARD: AICS, ASI, CSEN, ENDAS, LIBERTAS, OPES, US ACLI) fino al 20 gennaio pv. Quindi fino al 20 gennaio società affiliate a FCI, ACSI , CSAIN, CSI, UISP, AICS, ASI, CSEN, ENDAS, LIBERTAS, OPES e US ACLI possono organizzare competizioni ciclistiche su strada garantendo però la presenza di un Direttore di organizzazione o Direttore di corsa della FCI oppure di AICS, CSAIN, CSI e US ACLI che comunque siano stati formati e certificati dalla FCI e siano in possesso di relativo attestato, tesserati 2020 (ndr). Dal 21 gennaio pv possono organizzare competizioni ciclistiche su strada solamente società affiliate FCI o a enti di promozione sportiva (EPS) che abbiano sottoscritto la Convenzione 2020 con la FCI e che utilizzino Direttore di organizzazione o Direttore di corsa FCI o di EPS che abbiano sottoscritto il Protocollo d’intesa per la formazione dei direttori di corsa alla FCI e opportunamente formati solo dalla FCI.
LE SOCIETA’ AFFILIATE A EPS CHE DOPO IL 20 GENNAIO PV NON SOTTOSCRIVERANNO CONVENZIONE FCI 2020 NON POTRANNO UTILIZZARE NESSUN DIRETTORE DI CORSA (FCI o EPS) E QUINDI, DI CONSEGUENZA, NON POTRANNO ORGANIZZARE COMPETIZIONI SU STRADA
Durante il servizio di scorta, il responsabile del servizio (DC o DO) dovrà recare al seguito la certificazione rilasciata dalla FCI che lo abilita allo svolgimento dell’attività. La documentazione potrà essere richiesta dagli organi di polizia stradale in sede di controllo, ma la mancanza non sarà oggetto di sanzione ma solo di eventuale richiesta di esibizione ai sensi dell’art.180, comma 8, CdS. Resta ferma l’applicazione della sanzione di cui all’art.9, commi 6-ter) e comma 9, CdS in caso di mancanza assoluta della certificazione rilasciata dalla FCI. Dal 1Altro requisito indispensabile per poter svolgere competizioni su strada di carattere amatoriale con meno di 200 concorrenti, senza i quali il responsabile del servizio di scorta (DC o DO), non deve iniziare la scorta né può consentirne la continuazione, se non sono presenti sono le transenne: 50 metri prima dell’arrivo e 25 dopo (Art. 7 ter, comma 3).
Il regolamento che ho appena letto elenca gare su “strada” ma….per i circuiti cittadini, cosa prospetta la normativa? E per le Manifestazioni ” cicloturisti” vale lo stesso criterio? Le Scalate(arrivo in salita) hanno altre regole? Si ai Corsi da Dir. di Gara ASA e Giudici, ma quando? In Liguria è da anni che li aspettiamo……dateci dei CORSI al più presto se non vogliamo far sparire il “Ciclosportivo” in Liguria…..
Grazie.
Buonasera Davide.
Per quanto riguarda i circuiti Cittadini sotto i 5 Km (Criterium) sono circuiti con a strade completamente chiuse al traffico. Per quanto riguarda la transennatura è uguale anzi il circuito deve essere praticamente sigillato poiché la velocità è sostenuta.
Per i circuiti cittadini sopra i 5 Km non cambiano le regole essendo strade pubbliche.
Le cicloturistiche non sono competizioni sportive quindi vige il codice della strada non riguardano il disciplinare che “disciplina” le competizioni.
Arrivi in salita o discesa le regole non cambiano il disciplinare non fa’ distinzione.
Spero di esserle stato utile
Cordiali Saluti
Per le manifestazioni di fuori strada MTB valgono le problematiche Transenne all’arrivo ?
…credo che se l’arrivo interessi una pubblica via, si