Comunicato N. 2 del 3 marzo 2020
Corte Sportiva d’Appello
RG 2 /2019 – RICORRENTE Asd Cipriani Gestri – Team Hato Green Tea Beer avverso provvedimento Giudice Sportivo Regionale del Piemonte (Comunicato n. 15 del 28.10.2019 – Gara 87° Circuito Molinese del 5.10.2019)
La Corte Sportiva d’Appello, riunita in camera di consiglio a Bologna in data 27 febbraio 2020, formata dai seguenti componenti:
Paolo PADOIN PRESIDENTE
Samuel LORENZETTO COMPONENTE
Luca MENICHETTI COMPONENTE
completata l’istruttoria e ritenuto di avere acquisito elementi sufficienti, ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO
Con reclamo del 2 novembre 2019, trasmesso via pec in data 4 novembre 2019, la Asd Cipriani Gestri – Team Hato Green Tea Beer, con il patrocinio degli Avv.ti Stefano Bacci e Gianandrea Rosati, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Piemonte, di cui al Comunicato n. 15 del 28.10.2019, con il quale era disposta l’omologazione senza provvedimenti della Gara n. 149087 denominata 87° Circuito Molinese, svoltasi a Molino dei Torti (AL) il 5.10.2019 ed organizzata dal G.S. Bassa Valle Scrivia Asd. Il reclamante, nel censurare carenze tecnico-organizzative non rilevate nel verbale di gara e l’assenza di condizioni minime di sicurezza negli ultimi 300 metri di competizione, contestava in particolare l’inadeguata lunghezza e l’inefficace posizionamento della transennatura, l’inesistente protezione dei molti ostacoli presenti ai margini della carreggiata, l’inadeguato presidio degli ultimi metri di gara e l’irregolarità delle transenne. Carenze che, secondo il reclamante, avrebbero influito, tra l’altro, sul sinistro mortale occorso all’atleta Giovanni Iannelli, tesserato proprio per lo stesso reclamante, durante la volata per il traguardo finale. Il reclamante concludeva quindi per “l’annullamento e/o la riforma della pronuncia emessa dal Giudice Unico del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana oggetto del presente reclamo, con l’adozione di ogni conseguente provvedimento”. La Corte Sportiva d’Appello fissava udienza per il giorno 18 novembre 2019. Nelle more, spiegavano intervento nel procedimento a sostegno delle ragioni del reclamante, direttamente od a mezzo procuratore, le seguenti persone: Imere Malatesta, Mario Fuochi, Pietro Volpari, Massimo Bacherini, Emilio Magni, Comune di Prato, Angelo Di Muoio, Stefano Callaioli, Manlio D’Amico, Luigi Massimo De Lucchi, Luigi Rossi, Marco Baldini, Francesco Chiuchiolo, Franco Chiuchiolo, Marco Zanardi, Leonardo Aposti, Klidi Jaku, Giovanni Rastrelli, Gabriele Ninci, Luca Squilloni, Gianni Cantini, Gianluca Maggiore, Elisa Maggini, Nicolò Ferri, Nicola Valacchi, Emilia Matteoli, Filippo Magli, Matteo Sensi, Luca Scinto, Luigi Petrini, Saul Nencini. Con memoria del 15 novembre 2019, a mezzo del patrocinio dell’Avv. Gaia Campus, si costituiva nel procedimento il G.S. Bassa Valle Scrivia Asd, deducendo in via preliminare tanto l’inammissibilità degli interventi quanto l’inammissibilità del reclamo per decadenza dall’azione e per difetto di interesse e carenza di legittimazione attiva; nel merito, invece, il medesimo resistente eccepiva l’infondatezza dell’asserita inadeguatezza della lunghezza della transennatura, dell’asserita inadeguatezza del presidio degli ultimi metri di gara, dell’asserita irregolarità delle transenne utilizzate e dell’asserito irregolare posizionamento dei fotografi, concludendo per il rigetto del reclamo. All’udienza del 18 novembre 2019, il reclamante ed il resistente comparivano a mezzo dei rispettivi procuratori.
Il reclamante depositava in atti una memoria di replica ed ulteriore documentazione a supporto del reclamo. Dopodiché, i procuratori esponevano approfonditamente le proprie ragioni ed insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. All’esito della discussione, preso atto del deposito in udienza, la Corte Sportiva d’Appello, concedeva al resistente un termine di cinque giorni per l’eventuale deposito di controreplica.
In data 23 novembre 2019 perveniva una nota difensiva del G.S. Bassa Valle Scrivia Asd. La Corte Sportiva d’Appello con provvedimento di cui al Comunicato n. 4 del 26.11.2019 pronunciandosi senza definire il giudizio dichiarava l’ammissibilità del reclamo, l’inammissibilità di tutti gli interventi, l’inammissibilità del deposito di documenti in sede di udienza, rigettando ogni altra istanza ed eccezione.
In via istruttoria la Corte Sportiva d’Appello disponeva l’acquisizione dell’autorizzazione sportiva rilasciata dalla competente S.T.R., nonché delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli Enti interessati. In data 28 novembre 2019 il reclamante depositava istanza di rimessione in termini ai fini dell’acquisizione del video della gara in oggetto girato dall’emittente televisiva Telecity. La Corte Sportiva d’Appello, con Comunicato n. 5 del 29.11.2019, disponeva l’integrazione del contraddittorio fissando udienza di discussione per il giorno 04.12.2019 in Bologna, presso la sede del CONI.
Nel corso dell’udienza, il reclamante evidenziava come il documento allegato dal resistente ed indicato sub lett. E “planimentria ultimo km ed altimetria” fosse stato formato in epoca successiva alla predisposizione del programma di corsa di cui all’art. 38 Reg. Tec. Strada. In particolare, il medesimo evidenziava come il suddetto documento fosse tratto da Google Earth ed indicasse la data del 29.11.2019, chiedendo che tutti i verbali e gli atti del procedimento venissero trasmessi alla Procura Federale e, se ritenuto, anche alla Procura della Repubblica.
All’esito dell’udienza, la Corte Sportiva d’Appello si pronunciava sulle varie eccezioni sollevate dalle parti come da Comunicato n. 6 del 04.12.2019 e contestualmente in via istruttoria disponeva l’acquisizione del fascicolo inerente la gara in oggetto presso il CR Piemonte, nonché l’acquisizione-limitatamente ai propri profili di competenza – di quanto contenuto nel fascicolo relativo al procedimento pendente presso la Procura Federale. Con successivo Comunicato n. 7 del 16.12.2019 la Corte Sportiva d’Appello dava atto del deposito dei documenti richiesti e dichiarava chiusa l’istruttoria assegnando alle Parti termine per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali repliche. Infine, con Comunicato n. 1 del 15.02.2020 la Corte Sportiva d’Appello dava atto del deposito delle memorie di cui sopra riservando la decisione nei successivi venti giorni.
DIRITTO
Sulle questioni preliminari ed in particolare sull’ammissibilità del reclamo.
La Corte Sportiva d’Appello, disattesa ogni ulteriore eccezione, conferma tutti i propri precedenti provvedimenti, tra cui l’ammissibilità del reclamo.
Sul punto giova ripercorrere quanto già argomentato con il Comunicato n. 04/2019: alla luce degli artt. 24 e 29 Reg. Giust., sostenere che la mancata partecipazione al procedimento innanzi al Giudice Sportivo sia motivo sufficiente per il verificarsi di una situazione impeditiva dell’accesso al reclamo innanzi alla Corte Sportiva d’Appello non è condivisibile. Nel caso di un procedimento interamente condotto d’ufficio dal G.S., infatti, sarebbe sempre precluso l’accesso al giudizio innanzi alla Corte Sportiva d’Appello al soggetto interessato, configurando così una palese discriminazione in ordine alla tutela dettata dall’esistenza dei diversi gradi di giudizio.
Diversamente argomentando, infatti, i procedimenti promossi ex art. 24 lett. a) Reg. Giust. non sarebbero mai impugnabili da soggetti diversi dal Procuratore Federale. Si deve quindi sostenere che i provvedimenti del G. S., emessi all’esito di procedimenti interamente condotti d’ufficio, sono sempre reclamabili innanzi la Corte Sportiva d’Appello, con l’unico limite dell’interesse del soggetto reclamante.
Sotto questo profilo, dunque, si deve ritenere che le pronunce di omologazione del G. S. (con o senza provvedimenti) costituiscono l’esito di procedimenti condotti d’ufficio a seguito della trasmissione dei documenti ufficiali di gara.
Tanto si ricava dal combinato disposto degli artt. 101, lett. h), Reg. Tecn.-Strada (“Il Presidente di Giuria deve:…trasmettere, entro 7 giorni dall’effettuazione della gara, la documentazione prevista per l’omologazione della medesima al…GSR se trattasi di gara regionale”), art. 102-bis, Reg. Tecn.-Strada (“Spetta alla Giuria compilare il verbale che dovrà essere trasmesso, a cura del Presidente, al Giudice Sportivo entro e non oltre 7 giorni dal termine della gara…I ritardi nella trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per l’omologazione della gara dovranno essere tempestivamente segnalati dal Presidente di Giuria allo stesso organo di giustizia), art. 160 Reg. Tecn.-Strada (“Spetta al…Giudice Sportivo Regionale per quelle iscritte nei calendari regionali, l’omologazione delle gare nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento di giustizia e disciplina”), art. 20 Reg. Giust. (“…i Giudici Sportivi Regionali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei percorsi…e delle relative attrezzature in occasione della gara; …La Corte Sportiva d’Appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni…dei Giudici Sportivi Regionali…”) e art. 24 Reg. Giust. (“I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara…”).
Avvalora quanto esposto proprio il Comunicato n. 15 del 28.10.2019 emesso dal Giudice Sportivo Regionale del Piemonte, il cui incipit reca “Esaminata la documentazione pervenuta dal Collegio dei Commissari di gara si provvede alla omologazione delle seguenti gare, rendendo noti gli eventuali provvedimenti adottati”.
In un simile contesto, va riconosciuto agli affiliati portatori di un interesse qualificato il diritto ad impugnare avanti la Corte Sportiva d’Appello il provvedimento di omologazione del Giudice Sportivo (cfr. anche Collegio di Garanza dello Sport, Decisioni n. 80/2019 e n. 84/2019).
Il reclamo dell’Asd Cipriani e Gestri- Team Hato Green Tea Beer, che è stato tempestivamente proposto nel termine di 7 gg. dalla pronuncia del G.S. (cfr. anche art. 23 Codice Giustizia Sportiva CONI), è dunque ammissibile anche sotto il profilo dell’interesse ad agire, e quindi della legittimazione attiva all’azione, in quanto trattasi di società affiliata alla FCI e partecipante alla gara in questione attraverso i propri atleti tesserati. Ciò è sufficiente a riconoscerle un interesse qualificato, concreto ed attuale, ossia una situazione giuridicamente protetta dall’Ordinamento Federale, ai sensi dell’art. 10 Reg. Giust.
Nel merito.
La Corte Sportiva d’Appello, alla luce delle ragioni esposte dalle Parti, ritiene opportuno evidenziare il limite della propria competenza che esula dall’accertamento della dinamica e/o delle cause che hanno condotto alla tragica scomparsa dell’atleta Giovanni Iannelli, tesserato per la società reclamante, mancando una norma regolamentare attributiva di una simile cognizione.
Non è quindi pertinente al presente giudizio stabilire il punto esatto del sinistro (se a 161 o piuttosto a 144 metri dal traguardo, secondo le diverse prospettazioni delle Parti), né accertarne le cause.
Va parimenti esclusa ogni competenza della Corte Sportiva d’Appello in materia di “infrazioni relative a fatti di corsa”, il cui accertamento è rimesso in via esclusiva e definitiva alla competenza della Giuria.
Analogamente, esce dall’orbita della competenza della Corte Sportiva d’Appello ogni valutazione sull’operato delle diverse componenti intervenute a vario titolo prima ed in occasione della gara, rientrando la materia nel novero delle “infrazioni disciplinari”, rispetto alle quali la Corte Sportiva d’Appello non può che limitarsi alla trasmissione degli atti agli organi competenti.
Quello che la Corte Sportiva d’Appello può verificare, nel caso di specie, è l’esistenza di “infrazioni tecnico-organizzative”, e precisamente quelle riportate nell’Allegato 3 del Reg. Tecn.-Strada “Prospetto Infrazioni e Sanzioni di Natura Tecnico-Organizzativa”, con riferimento alle gare iscritte nel calendario regionale per la Categoria Elite-Under 23.
A questo riguardo, la prima disposizione che viene in rilievo è quella dell’art. 84 Reg. Tecn.–Strada, che impone alla società organizzatrice di predisporre una “protezione della sede stradale di almeno 100 metri prima e almeno 50 metri dopo la linea di arrivo a mezzo di transenne”. A tale disposizione fa da contraltare la sanzione per “Ridotta collocazione della transennatura prima e dopo l’arrivo, rispetto alle misure stabilite”, di cui al punto 1.10 del citato Allegato 3.
Nel concreto, quindi, la Corte Sportiva d’Appello è anzitutto chiamata ad accertare se la zona di arrivo della gara in questione risultasse oggettivamente conforme alle prescrizioni impartite e, dunque, se vi fosse o meno una transennatura con sviluppo minimo di 300 metri (ossia 150 mt per ciascun lato della strada).
Le risultanze dell’istruttoria hanno comprovato come, nel caso in esame, la transennatura fosse inferiore al minimo prescritto.
La disamina della documentazione in atti rende evidenza di come, prima della linea d’arrivo, fossero state dispiegate non più di 26 transenne sul lato sinistro e non più di 24 sul lato destro, mentre, dopo la linea d’arrivo, si contano 6 transenne sul lato sinistro e 7 sul lato destro (doc. 3 fasc. reclamo, nonché filmato n. 1 e foto da 1 a 5 fasc. Procura).
Considerando come le transenne a disposizione della società organizzatrice avessero pacificamente una lunghezza di 2 mt. (v. doc. n. 6, pag. 3, fasc. Procura), se ne ricava che il tratto transennato sviluppasse complessivamente non più di 126 metri (26+24+6+7x2m.), anziché i 300 metri previsti sia dal regolamento sportivo che dagli atti abilitativi amministrativi. In particolare, risulta quindi che, rispetto alla zona prima dell’arrivo, il lato destro era transennato per un totale di mt. 48; quello sinistro di mt. 52 e, dopo l’arrivo, quello destro di mt. 14 e quello sinistro di mt. 12.
La circostanza si presenta con carattere di indubbia evidenza, obiettività ed immediata rilevabilità. La Corte Sportiva d’Appello ritiene dunque l’infrazione pienamente provata, quantunque non acclarata in occasione della gara e, di riflesso, non sanzionata in sede di omologazione ad opera del Giudice Sportivo, che ha espresso (e non poteva fare altrimenti) il suo giudizio sulla base degli atti e dei documenti in suo possesso.
La Corte Sportiva d’Appello è chiamata a valutare il caso anche in relazione alla disposizione di cui al punto 1.5 dell’Allegato 3 Reg. Tec. Strada: “non conformità della zona di arrivo alle necessità…di sicurezza, secondo quanto disposto dall’autorizzazione allo svolgimento della corsa secondo quanto stabilisce l’art. 9 del codice della strada”.
Al riguardo, deve osservarsi che la sede stradale della zona di arrivo, considerata in quanto tale, risulta di ampiezza conforme ai dettami regolamentari.
Tra il bordo della sede stradale ed i muri delle abitazioni (o di delimitazione della proprietà), con i relativi accessi carrabili, corre una banchina in sanpietrini di circa un metro di larghezza.
Tuttavia, almeno nel punto adiacente al n. 55 di Via Roma, sul lato sinistro della strada ed a poca distanza dall’inizio della transennatura, vi sono degli ostacoli (un palo segnaletico di parcheggio ed un pilastro in muratura di sostegno ad un cancello) che interrompono la banchina e la occupano pressoché per l’intera sua ampiezza.
Considerando come la suddetta banchina fosse liberamente percorribile dagli atleti anche solo come via di fuga e che gli ostacoli di cui sopra la occupavano quasi completamente, ciò ha costituito un oggettivo pericolo per la sicurezza degli atleti, non essendovi stata predisposta né transennatura, né protezione di altro tipo (filmati n.ri 2 e 5, fasc. Procura).
Tutto ciò porta a ritenere che la zona di arrivo, anche solo per questo aspetto, almeno nel punto adiacente al civico n. 55 di Via Roma (che non corrisponde a quello del’incidente mortale, avvenuto in un tratto di strada precedente) non potesse dirsi rispondente alle esigenze di sicurezza degli atleti.
Peraltro, anche in tal caso la società organizzatrice non si è conformata alle autorizzazioni amministrative, avendo la Provincia di Alessandria espressamente prescritto che fosse “garantita…la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti…ai margini della carreggiata)…” (documentazione versata in atti come da Comunicato n. 4 del 25 novembre 2019).
Il punto 1.5 dell’Allegato 3 Reg. Tecn. Strada, prevede limiti edittali della sanzione compresi tra un minimo di euro 60,00 ed un massimo di euro 300,00 di ammenda. Ai fini della determinazione della sanzione in concreto, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di comminare l’ammenda di euro 300, tenuto conto del livello di pericolosità emerso.
Va dichiarata, poi, inammissibile l’ulteriore documentazione acclusa alla memoria conclusionale di parte reclamante, in quanto tardiva, non autorizzata e, comunque, irrilevante.
Vanno respinti, infine, gli ulteriori motivi di reclamo, in quanto infondati o, comunque, non basati su evidenze probatorie oggettive.
Allo stato degli atti, pertanto, la Corte Sportiva d’Appello ritiene che la gara in oggetto vada omologata con provvedimenti.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello, confermando tutti i propri precedenti provvedimenti e definendo il presente giudizio, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto,
(i) Dispone comunque l’omologazione della Gara n. 149087, denominata 87° Circuito Molinese, svoltasi a Molino dei Torti (AL) il 5.10.2019;
(ii) commina alla società organizzatrice G.S. Bassa Valle Scrivia Asd, Codice Società 01X0451, per i motivi di cui in narrativa, l’ammenda di € 130,00 in applicazione del punto 1.10, nonché l’ammenda di € 300, in applicazione del punto 1.5, entrambi di cui all’Allegato 3 “Prospetto Infrazioni e Sanzioni di Natura Tecnico-Organizzativa” del Regolamento Tecnico-Strada;
(iii) dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni ad essa riservate e l’eventuale seguito di competenza.
Si comunichi.
IL PRESIDENTE
Dott. Paolo PADOIN
Pubblicato il 3 marzo 2020